Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 391-bis
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (1)

I. Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

II. Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.

III. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

IV. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

________________
(1) La Corte cost., con sentenza 18 aprile 1996, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 391-bis
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

I. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. (1) (2)

II. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis. (3)

III. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. (4)

IV. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza. (4)

V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

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(1) Le parole «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5)» sono state inserite dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006.
(2) La Corte cost., con sentenza 9 luglio 2009, n. 207, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.
(3) Comma sostituito dal d.lgs. n. 40, cit., con effetto dal 2 marzo 2006.
(4) Commi inseriti dal d.lgs. n. 40, cit., con effetto dal 2 marzo 2006.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 391-bis
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

I. Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. (1)

II. Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma. (1)

III. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.

IV. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. (1)

V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

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(1) Commi sostituiti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La modifica si applica ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 391-bis

Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione


I. Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. (1) (2)

II. [...] (3)

III. [...] (3)

IV. [...] (3)

V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

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(1) L'art. 3, comma 28, lett. o) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha sostituito le parole «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale» con le parole «Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 9 luglio 2009 n. 207, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, nella parte in cui «non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice».
(3) L'art. 3, comma 28, lett. n) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha abrogato tre commi che seguivano i quali recitavano: «Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.» L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".