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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE V
Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza

Art. 38

Incompetenza (1)

I. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

II. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

III. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

IV. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente dall'art. 45, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

Il testo precedente l'ultima modifica recitava:

«[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

[II]. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

[III]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni». La Corte cost., con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 « nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti».