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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 352

Decisione

I. Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice (1), quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. All'udienza la causa è trattenuta in decisione.

II. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

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(1) L’art. 3, comma 4, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «l'istruttore» con le seguenti: «il giudice».