Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 337
Sospensione dell'esecuzione e dei processi

I. L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

II. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.