Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 191
Nomina del consulente tecnico

I. Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187, ultimo comma, o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 191
Nomina del consulente tecnico

I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. (1)

II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

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(1) Comma sostituito dall’art. 46, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Art. 191

Nomina del consulente tecnico


I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. (1)

II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 13, lett. n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha sostituito le parole «dell'articolo 183, settimo comma» con le parole «dell'articolo 183, quarto comma». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".