TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 19
Disciplina

I. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [E POLITICA] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

II. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.

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(1) Vedi nota all’art. 15.