TITOLO V
Dei procedimenti speciali

Art. 189

Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo.

II. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.


GIURISPRUDENZA

Separazione coniugale - Assegno di mantenimento - Riconoscimento provvisorio e interinale dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge o dei figli - Successivo riconoscimento della insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno - Ripetibilità delle somme indebitamente erogate dal coniuge obbligato - Sussistenza - Carattere alimentare dell’assegno di mantenimento - Rilevanza ai fini della ripetibilità delle somme indebitamente erogate - Esclusione - Ragioni

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Il provvedimento giudiziale che riconosce l'insussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato o dei figli o dell'assegno divorzile, ovvero l'eccessività di tali assegni, già concessi nel corso del giudizio, consente all'obbligato la ripetizione delle somme indebitamente versate, quand'anche la funzione di tali assegni avesse natura alimentare.

L'aliquota di tali assegni avente finalità alimentari o di sostentamento gode dei limiti alla compensazione ed al pignoramento, di cui agli artt. 447, comma 2, e 1246, n. 3), c.c. ed all'art. 545 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Procura Generale della Cassazione, 23 Agosto 2022.


Esercizio della responsabilità genitoriale – Controversia – Competenza territoriale – Residenza abituale del minore – Trasferimento contingente o unilateralmente deciso – Idoneità a radicare la competenza – Esclusione. .
All'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. Pertanto, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare (Cass. 29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2014, n. 2815.


Provvedimento del presidente ex art. 708 cpc – Efficacia esecutiva – Spese straordinarie – Esclusione..
All'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. Pertanto, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare (Cass. 29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2014, n. 2815.


Assegnazione della casa familiare – Provvedimento di assegnazione – Termine concesso alla parte estromessa dal godimento dell’immobile per lasciare la casa – Esecutività – Sussiste – Con riferimento alla implicita condanna al rilascio dell’immobile – Sussiste – Tutela in caso di omesso rilascio – Ricorso al giudice della famiglia – Esclusione – Ricorso all’esecuzione – Sussiste. .
Il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art. 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l’immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l'ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell’esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l’ordinanza presidenziale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 01 Ottobre 2013.