Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa

Art. 184-bis
Rimessione in termini

I. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

II. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa

Art. 184-bis
Rimessione in termini (1)

Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 46, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). Il testo dell'articolo abrogato recitava: «I. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. II. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».