Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE I
Dei poteri del giudice istruttore in generale

Art. 175
Direzione del procedimento

I. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

II. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

III. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.