TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 17
Informazioni

I. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [POLITICHE E] (1) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

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(1) Vedi nota all’art. 15.