TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 155-bis

Archivio dei rapporti finanziari

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (1)

----------------
(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 9, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha sostituito la parola «secondo» con la parola: «quarto». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".


GIURISPRUDENZA

Accesso alle banche dati ex art. 155-bis disp. att. c.p.c. – Estensione

.

L’accesso alle banche dati di cui all’art. 155-bis disp. att. c.p.c. non è limitato alle sole informazioni sull’esistenza dei rapporti di conto e sulla natura degli stessi, ma si deve essere esteso alle informazioni sulle movimentazioni e sull’importo delle operazioni, specialmente quando la richeiesta di accesso biene formlata dal curatore e dal commissario liquidatore di procedure concorsuali.

Una interpretazione della normativa in discorso che limitasse l’accessibilità dei dati archiviati nell’anagrafe tributaria (in specie nei confronti del curatore, del commissario o del liquidatore di beni in procedura concorsuale), escludendo la conoscibilità delle informazioni sui movimenti e sugli importi, frustrerebbe le finalità stesse, espressamente enunciate dalla legge, per cui l’istituto dell’accesso fu introdotto dall’art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e successivamente esteso, al dichiarato scopo di accelerare i tempi di recupero dei crediti nelle procedure concorsuali, dall’art. 5, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Genova, 07 Novembre 2022.