Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO II
Dei termini

Art. 155

Computo dei termini
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

II. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

III. I giorni festivi si computano nel termine.

IV. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

V. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. (1)

VI. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. (1)

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(1) Commi aggiunti dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. In base all'art. 58, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69, le disposizioni di cui ai commi V e VI di questo articolo si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 marzo 2006.


GIURISPRUDENZA


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