Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO II
Dei termini

Art. 152
Termini legali e termini giudiziari

I. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).

II. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

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(1) La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è regolata dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742.