Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni

Art. 151
Forme di notificazione ordinate dal giudice

I. Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.