TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 14
Formazione dell'albo

I. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

II. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

III. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IV. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.