TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 125-bis

Riassunzione delle cause sospese durante la istruzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'articolo 279 quarto comma del codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.


GIURISPRUDENZA

Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza

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La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. I, 12 Settembre 2022, n. 26800.