Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 104
Pluralità di domande contro la stessa parte

I. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma.

II. È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.