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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE II
Della competenza per materia e valore

Art. 10

Determinazione del valore

I. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

II. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.