Codice della Negoziazione Assistita
D.L. 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (1)
Sezione I
Della procedura di negoziazione assistita (2)
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, (3) e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.