Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
I. In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. (CCII)
II. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell’inventario. (CCII)
III. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.
(CCII)