Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari

Art. 86
Cose non soggette all'apposizione dei sigilli

I. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:

1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;

2) le scritture contabili;

3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;

4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.

II. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.

III. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.

TITOLO II - Del fallimento
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari

Art. 86
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione (1)

I. Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34;

b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

II. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

III. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 72 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.