Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Partecipazione dei creditori tardivi - Ammissione al passivo ai sensi dell'art. 71 legge fall. - Ipotesi legale di non imputabilità del ritardo - Configurabilità - Esclusione.
In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 legge fall. - che prevede l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, abbia restituito quanto aveva ricevuto dal fallito - non configura una ipotesi di accertamento "ex lege" della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò - risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo - è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2004, n. 10578. Segue...