Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 58
Obbligazioni

I. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.

II. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale.

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 58
Obbligazioni e titoli di debito (1)

I. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.