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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 34

Deposito delle somme riscosse

I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. […] (1) (2)





II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. (3)




III. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A. (2)

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(1) L’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 aveva aggiunto il periodo «Su pro-posta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale.» La modifica è stata applicata ai procedimenti per dichiarazione di fal-limento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2) L'art. 1, co. 472, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con effetto dal 1° gennaio 2018, ha soppresso le parole «Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capita-le» e nel terzo comma, dopo la parola: «de-legato» ha aggiunto le seguenti: «e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giu-stizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A.»

(3) L’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ha abrogato il terzo comma che così recitava: «Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immedia-tamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.» La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fal-limento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).