I. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (2)
(CCII)
II. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
III. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
(CCII)
IV. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
(CCII)
V. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme
alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. (3)
(CCII)
________________
(*) L'art. 20 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi:
9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita
un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato
preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della
relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio
decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo
trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del
predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si
applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di
distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo
591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
Entrata in vigore
L'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014.
(1) Rubrica modificata dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(3) Periodo aggiunto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.
La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata
in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.