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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 228

Interesse privato del curatore negli atti del fallimento

I. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

II. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.