Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
I. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati รจ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. (CCII)
II. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. (CCII)