Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 22
Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

I. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.

II. Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore (1).

III. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento (2).

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(1) C. cost. 20 luglio 1999, n. 328, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.
(2) C. cost. 28 maggio 1975, n. 127, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, ove nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.
TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 22
Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento (1)

I. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

II. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d’appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

III. Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.

IV. Se la Corte d’appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

V. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d’appello.

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 16 luglio 2006, dall’art. 19 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 22
Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento

I. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

II. Entro trenta giorni (1) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d’appello (2) che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

III. Il decreto della corte d’appello (3) è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.

IV. Se la corte d’appello (4) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

V. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d’appello (5).

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(1-5) Commi modificati dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).