Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo I - Dei reati commessi dal fallito
I. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. (CCII)
II. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; (CCII)
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. (CCII)
III. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo. (CCII)