Legge Fallimentare e Massimario
Art. 215
Risoluzione e annullamento del concordato
I. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.
II. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.
III. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Art. 215
Risoluzione e annullamento del concordato (1)
I. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio [...], la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
II. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.
III. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).