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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 215

Risoluzione e annullamento del concordato (1)

I. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio [...], la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

II. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

III. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).