Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 211
Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

I. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 211
Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci (1)



(abrogato)



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(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).