Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 21
Revoca della dichiarazione di fallimento

I. Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

II. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. (1)

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(1) C. cost. 6 marzo 1975, n. 46, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove nel caso di sent. di revoca della dichiarazione di fallimento, pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento.
TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 21
Revoca della dichiarazione di fallimento (1)


(abrogato)

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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, dall’art. 18 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.