Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 202

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

II. Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM