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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 197

Provvedimento di liquidazione

I. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.