Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata

Art. 193
Fine dell'amministrazione controllata

I. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.

II. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata (1)

Art. 193
Fine dell'amministrazione controllata (1)



(abrogato)




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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.