Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata

Art. 192
Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata

I. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.

II. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

III. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.

TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata (1)

Art. 192
Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata (1)



(abrogato)




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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.