Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata

Art. 189
Adunanza dei creditori

I. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.

II. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

III. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

IV. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

TITOLO IV - Dell'amministrazione controllata (1)

Art. 189
Adunanza dei creditori (1)



(abrogato)




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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.