Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo IV - Della deliberazione del concordato preventivo
I. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.
II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
IV. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le
manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al
verbale. (1)