Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo


Art. 166
Pubblicità del decreto

I. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.

II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

Art. 166
Pubblicità del decreto (1)

I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 142 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

Art. 166
Pubblicità del decreto

I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17 (1). Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.

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(1) Periodo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).