Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società
I. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
II. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (1)
III. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile. (2)