Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società
Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria (1)
I. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
(CCII)