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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società

Art. 151

Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria (1)

I. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 134 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.