Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 138
Annullamento del concordato

I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è ammessa.

II. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

III. L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 138
Annullamento del concordato

I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137. (1)

II. Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell’articolo 131. (2)

III. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’adempimento previsto nel concordato. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) (3) Comma sostituito dall’art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 138
Annullamento del concordato (1)

I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.

II. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.

III. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).