Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
I. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1)
II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2)
IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore.