Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 13
Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti

I. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.

II. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 13
Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti (1)




(abrogato)




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(1) Articolo abrogato dall’art. 11 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  è entrata in vigore il 16 luglio 2006.