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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 128

Approvazione del concordato

I. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (1)

II. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

III. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. (2)

IV. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. (3)

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(1) L’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha sostituito con il comma attuale i commi primo e secondo.

(2) Comma modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

(*) Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(3) Comma aggiunto dall'art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 - Supp. Ordinario n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.