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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 126

Concordato nel caso di numerosi creditori (1)

I. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 116 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica  entrata in vigore il 16 luglio 2006.