Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
I. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
(CCII)