Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. I - Della chiusura del fallimento
I. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. (CCII)
II. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1) (CCII)