Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
I. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. (CCII)