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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo

Art. 112

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente (1)

I. I creditori ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 101 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.