Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 11
Fallimento dell'imprenditore defunto

I. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

II. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.



III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 11
Fallimento dell’imprenditore defunto

I. L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente.

II. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)

III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

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(1) Comma sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 9 gennaio 2006. La modifica  è entrata in vigore il 16 luglio 2006.